Che cos’è la cartolarizzazione dei crediti?

Il mondo finanziario è ampio e complesso e non sempre si riesce ad essere informati a riguardo. Affidarsi ad un esperto è senza dubbio la scelta più pratica, ma conoscere alcuni aspetti fondamentali, come ad esempio la cartolarizzazione dei crediti, aiuta a comprendere da prima come agire e tutelarsi.

Il factoring e la cartolarizzazione dei crediti sono due operazioni strettamente collegate tra di loro. Si tratta di operazioni finanziarie che hanno la loro origine nella cessione del credito, in particolare la cartolarizzazione dei crediti. Ma cerchiamo di entrare più nel dettaglio.

Cos’è la cartolarizzazione dei crediti

Come accennato, la cartolarizzazione dei crediti è un’operazione finanziaria piuttosto complessa. La sua origine avviene nella cessione dei crediti e si completa con la costruzione di titoli che si basano sugli stessi crediti immessi poi nel mercato finanziario.

In altre parole, i titoli sono ceduti a titolo oneroso dal cedente al cessionario che li acquista contro corrispettivo. A sua volta, il cessionario, compie un finanziamento di acquisto, grazie anche all’intervento di un intermediario che emette strumenti finanziari collocati presso investitori professionali.

La cartolarizzazione è regolata dalla legge 130/99 per le modalità e i requisiti dei partecipanti e dei crediti ma anche per la risoluzione di diversi impedimenti di carattere normativo che spesso scoraggiano l’utilizzo di questa pratica finanziaria. A ciò si è parzialmente cercato di ovviare con l’introduzione dell’articolo 39 del Testo Unico della Finanza che prevede appunto la possibilità di investire il patrimonio dei fondi anche in crediti come in qualsiasi altro bene.

Chi sono i soggetti della cartolarizzazione

Al centro della cartolarizzazione dei crediti troviamo due soggetti fondamentali: il cedente e la società cessionaria. Per il primo non sono previsti requisiti particolari e per questo motivo può trattarsi di un qualsiasi soggetto che sia titolare di un portafoglio di crediti. Sono infatti questi ad essere soggetti a requisiti come da primo comma dell’articolo 1 della legge citata in precedenza. I soggetti interessati alla cartolarizzazione dovranno quindi essere assistiti da un advisor che è chiamato a valutare l’effettiva possibilità di azione.

Diverso concetto è per la società cessionaria o per quella che emette i titoli, se diversa dalla prima. In questo caso, per accedere alla cartolarizzazione dei crediti, è necessario escludere la possibilità di esercizio in un’altra attività finanziaria oltre a quella già disciplinata.

Per queste società si applicano le norme del Testo Unico Bancario che prevedono la loro iscrizione nell’Albo speciale del Ministero del Tesoro e il ricorso a requisiti di onorabilità e professionalità dei soci e degli esponenti aziendali.

La cessione avviene mediante il ricavo del collocamento dei titoli emessi che incorporano i crediti ceduti. Il pagamento dei titoli avviene invece attraverso il ricavato dal pagamento effettuato dai debiti ceduti.

In altre parole ciò che si ricava dal collocamento sul mercato finanziario dei titoli emessi viene utilizzato per pagare il prezzo della cessione. Il rimborso e il pagamento del capitale e degli interessi incorporati nei titoli viene invece garantito dall’ammontare dei crediti ceduti attraverso la cartolarizzazione.