L’A.P.E. (precedentemente chiamato A.C.E. prima delle modifiche applicate dal decreto 63/2013) è un documento che attesta e descrive le caratteristiche energetiche di un edificio, appartamento o locale commerciale. L’Attestato di prestazione energetica APE non va confuso con l’Attestato di Qualificazione Energetica (AQE). Il documento A.P.E. attraverso una scala da A4 a G (composta da 10 classi energetiche) attesta le prestazioni energetiche di un edificio.
Certificazione energetica, quando è obbligatoria?
Secondo le norme vigenti in tema di energia, in particolare nel D.M. 26/06/2015 (dove sono riportate le linee guida nazionali per l’attestazione di prestazione energetica degli edifici) la certificazione energetica è necessaria dal 1° luglio 2009 in caso di vendita di immobili e dal 1° Luglio 2010 in caso di locazione. Una delle ultime novità introdotte nel 2012 prevede che all’interno degli annunci immobiliari vengano inseriti gli indici di prestazione energetica contenuti nella certificazione energetica.
Il certificatore energetico
L’APE può essere redatto solo ed esclusivamente da un certificatore energetico abilitato e accreditato e quindi deve essere un Geometra, un Architetto o un Perito tecnico appartenente ed iscritto regolarmente al proprio albo professionale.
La formazione e l’accreditamento dei professionisti avviene a livello regionale con apposite leggi locali e non nazionali anche se in circa la metà delle Regioni italiane ancora sprovviste di normative proprie si fa riferimento alla legge nazionale vigente
Validità del certificato energetico
L’attestato di prestazione energetica può avere una validità massima di 10 anni a partire dal suo rilascio, e va aggiornato (richiesto nuovamente) ad ogni intervento di ristrutturazione o riqualificazione energetica
Come riporta il decreto legge: “La Validità temporale massima è subordinata al rispetto delle prescrizioni per le operazioni di controllo di efficienza energetica degli impianti tecnici dell’edificio, in particolare per gli impianti termici, comprese le eventuali necessità di adeguamento. Nel caso di mancato rispetto delle disposizioni, l’APE decade il 31 dicembre dell’anno successivo a quello in cui è prevista la prima scadenza non rispettata per le predette operazioni di controllo di efficienza energetica”
Sopralluogo tecnico presso l’immobile (diagnosi energetica)
A partire dal 1° ottobre 2015 in seguito al decreto attuativo il certificatore energetico (tecnico energetico) dovrà effettuare almeno un sopralluogo presso l’immobile.
Questo aspetto è chiarito nel decreto e di conseguenza viene esclusa in modo categorico la possibilità di evitare questo step che risulta essere fondamentale ai fini del rilascio di un documento che attesti con più precisione e in modo più dettagliato lo stato di fatto dell’immobile.
Tra le agenzie di servizi che rilascia l’APE in piena regolarità (con sopralluogo tecnico) e con professionalità consigliamo “Servizi e pratiche” composta da tecnici altamente qualificati e abilitati al rilascio della certificazione energetica.
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